IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Vitarelli Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Colarizi, e presso lo stesso domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, e con l'intervento di Ambrosini Maria, Saponara Maurizio, Zardo Francesco, Pescosolido Nicola, Germano' Giuseppe Italo Walter, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Viola, e presso il di lui stu- dio domiciliati in Roma, via N. Piccolomini, 34, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, 27 febbraio 1990, n. 232; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni e dagli indicati interventori; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 26 ottobre 1990 la relazione del consigliere Giuseppe Severini e uditi, altresi' l'avv. Colarizi e l'avv. Viola; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. F A T T O Con la decisione in epigrafe indicata, il tribunale amministrativo regionale del Lazio respinse il ricorso del dott. Antonino Vitarelli, in atto ricercatore confermato presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, con il quale era stata impugnata la determinazione di cui alla nota n. 743 del 29 aprile 1987 del direttore generale della istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione. Con tale nota era stata respinta la sua istanza 26 marzo 1987 intesa ad ottenere il riesame di un precedente atto di esclusione e cosi' l'ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore universitario associato, dalla quale era stato escluso (contro la esclusione gia' aveva proposto ricorso giurisdizionale amministrativo). Il ricorso qui in questione si riferiva alla sentenza costituzionale 9 aprile 1986, n. 89,o nella situazione contemplata dalla quale egli assumeva di versare; in corso di causa egli si e' peraltro riferito anche alla sentenza costituzionale 13 luglio 1989, n. 397. Il tribunale amministrativo, nel respingere il ricorso, affermo' che non poteva estendersi al dettato della sentenza costituzionale n. 89/1986 fino a comprendervi gli assegnisti (quale si era presentato il ricorrente). Con atto notificato il 27 marzo 1990 il dott. Vitarelli ricorre in applello al Consiglio di Stato, chiedendo - previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale - l'accoglimento del suo ricorso. Si e' costituita l'Amministrazione della pubblica istruzione e quella della Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La dott.ssa Maria Ambrosini ed altri hanno spiegato intervento ad adiuvandum l'appellante. Discussa, la causa e' stata trattenuta per la decisione all'udienza del 26 ottobre 1990. Contestualmente alla presente ordinanza e' pronunciata decisione con cui, riservata ogni pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, viene dichiarata infondata l'eccezione, sollevata dalla amministrazione, di inammissibilita' per la natura meramente confermativa dell'atto impugnato ed il giudizio viene sospeso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza. D I R I T T O 1. - Il dott. Antonino Vitarelli, come risulta dalla documentazione in atti, e' stato titolare di assegno di formazione didattica e scientifica ai sensi dell'art. 6 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, dal 1 marzo 1975 al 2 novembre 1980, svolgendo attivita' presso il servizio di cardiologia della clinica pediatrica del Policlinico universitario Umberto I di Roma, e dal 3 novembre 1980 presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facolta' di medicina e chirurgia dalla Universita' di Roma. Dal 1 novembre 1981 egli e' entrato nel ruolo universitario dei ricercatori confermati, con decorrenza giuridica al 1 agosto 1980. Lo stesso dott. Vitarelli presento' domanda di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato per il raggruppamento disciplinare n. 107 (cardiologia). La sua domanda venne pero' respinta dal Ministero della pubblica istruzione con atto 6 febbraio 1984, ed egli ricorse avverso tale atto al tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Nelle more del giudizio, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 1986, n. 89, il dott. Vitarelli, con istanza 26 marzo 1987, chiese al Ministero della pubblica istruzione nuovamente l'ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato di ruolo, previa, occorrendo, revoca dell'impugnato atto di esclusione. A tal fine egli affermo' di possedere i requisiti didattici, scientifici ed assistenziali corrispondenti a quelli stabiliti dalla Corte costituzionale con la detta sentenza. A tal fine egli "allego'", inoltre, oltre la detta qualifica di titolare di assegno ex art. 6 del d.-l. n. 580/1973 a seguito di concorso su base nazionale, di aver svolto sin dal 1 marzo 1975 presso il Policlinico universitario di Roma comprovata attivita' didattica, scientifica ed assistenziale; e di aver svolto attivita' assitenziale corrispondente a quella di assistente sul cui presupposto egli aveva conseguito l'idoneita' ad aiuto (affermando di avere gia' cio' allegato alla originaria sua domanda di ammissione). A fronte di questa istanza, il Ministero della pubblica istruzione - direzione generale per l'istruzione universitaria, emano' la nota n. 743 del 29 aprile 1987 con cui, riepilogato il contenuto della sentenza costituzionale, si affermo' di non poter aderire alla richiesta, essendo l'istante non in possesso dei requisiti, di ordine sostanziale, cronologico e documentale indicati dalla Corte costituzionale, e dunque essendo egli escluso dalla possibilita' di beneficiare della sentenza costituzionale 9 aprile 1986, n. 89. 2. - Superata (nei termini di cui alla decisione contestuale alla presente ordinanza) l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'amministrazione, poggiante sul carattere meramente confermativo dell'atto impugnato nel presente giudizio, nel merito occorre osservare che il ricorrente afferma di possedere, diversamente da quanto affermato dall'amministrazione con il provvedimento impugnato i requisiti per essere ammesso alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' per professore associato. Tale sua affermazione si basa su quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (segnatamente, dalla sentenza 9 aprile 1986, n. 89; cui collega poi la sentenza, sopravvenuta al ricorso, 13 luglio 1989, n. 397). Il ricorrente, nella istanza citata 26 marzo 1987 (con cui aveva nuovamente domandato di essere ammesso alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato) aveva indicato i requisiti (che - a suo dire - lo legittimavano a partecipare ai giudizi di idoneita') nell'essere, all'atto della originaria sua istanza, ricercatore confermato presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma; nell'essere stato titolare del detto assegno di formazione didattica e scientifica ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 580/1973, convertito dalla legge n. 766/1973; nell'avere svolto presso il Policlinico universitario di Roma sin dal 1 marzo 1975 attivita' didattica scientifica ed assistenziale; nell'avere svolto attivita' assistenziale corrispondente a quella dell'assistente, conseguendo anche l'idoneita' ad aiuto di cardiologia. A suffragio di tali sue qualita', il dott. Vitarelli aveva prodotto alla amministrazione alcuni documenti, inerenti il suo cur- riculum di assegnista e ricercatore; una certificazione di conseguita (nel 1978) idoneita' per aiuto ospedaliero di cardiologia; una nota, datata 9 luglio 1980, del rettore dell'Universita' degli studi di Roma, con cui gli si comunicava l'attribuzione della posizione funzionale di "assistente" ai fini dello svolgimento della attivita' assistenziale nell'ambito dell'assetto organizzativo universitario del Policlinico Umberto I in relazione alla convenzione 14 marzo 1980 stipulata tra il rettorato e la presidenza dell'ente nomentano - Eastman; una certificazione, datata 12 dicembre 1978 del direttore della clinica pediatrica dell'Universita' di Roma attestante che egli aveva lavorato come assistente (assegnista) presso quel servizio di cardiologia dal 1 marzo 1975, che era stato responsabile del servizio nei mesi di agosto 1977 e 1978 durante l'assenza del direttore, che, nei periodi luglio 1975 - ottobre 1976 e settembre 1977 - marzo 1978, si era trasferito presso universita' estere ed aveva lavorato come assistente in reparti di cardiologia pediatrica presso dette universita'. 3. - Nel chiedere la tutela giurisdizionale del proprio interesse alla ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, il dott. Vitarelli solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nell'atto di appello egli afferma infatti che sussiste l'illegittimita' costituzionale delle indicate norme primarie riferendosi alle considerazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89 e 13 luglio 1989, n. 397. A suo avviso a fronte della tassativita', ritenuta dal tribunale amministrativo con la sentenza di primo grado, delle categorie ammesse al giudizio di idoneita', deve essere rievocata, in sintonia con la detta giurisprudenza costituzionale, l'identita' della posizione con quella che aveva indotto il legislatore ad includere tra i legittimati i tecnici laureati (a sua volta sostanzialmente assimilata a quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento in ragione dalla attivita' didattica svolta e della nomina conseguita a seguito di pubblico concorso). L'identita' della ratio rispetto ai medici interni dei policlinici e delle cliniche universitarie che avevano conseguito la qualifica di assistente o di aiuto a seguito di pubblico concorso era a fondamento della estensione, compiuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986, della legittimazione di costoro a partecipare ai giudizi di idoneita' a professore associato, a parita' di condizioni oggettive con i tecnici laureati. Il medesimo argomento, seppure in senzo speculare circa il rapporto tra funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, egli ritiene che presieda alla sentenza n. 397/1989, che ha esteso la legittimazione, sempre a parita' di condizioni oggettive, ai contrattisti ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973. 4. - L'eccezione di illegittimita' costituzionale appare, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio. Posto che l'appellante sostanzialmente lamenta la mancata ammissione al giudizio di idoneita' a professore universitario associato, e' qui da rilevare quanto segue: 1) E' anzitutto da ricordare la regola (testualmente ribadita dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, ma gia' presente nell'ordinamento: cfr. Corte costituzionale, sent. 14 aprile 1986, n. 89; Consiglio di Stato, VI, ord. 14 novembre 1988, n. 1241) della tassativita' delle figure che, previo giudizio di idoneita', possono essere a domanda inquadrate nel ruolo dei professori associati, e di cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). L'estensione di tali categorie per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale e' il portato di singole sentenze additive che - proprio perche' introducono puntuali e nominate eccezioni ai tipi normativamente previsti - non smentiscono, ma anzi confermano la regola stessa della tassativita'. 2) Deve poi constatarsi che il dott. Vitarelli non rientrava in alcuna di tali limitate categorie, vuoi individuate dalla legge, vuoi introdotte dalla giurisprudenza costituzionale. E' infatti il caso di rilevare che: a) certamente ininfluente allo scopo era la sua qualita', acquisita nel 1981, di ricercatore universitario confermato. Gia' questa sezione (ord. n. 1242 del 14 novembre 1988) ha del resto chiarito le ragioni generali di una tale ininfluenza: la figura del ricercatore confermato, introdotta dalla riforma del 1980, e' frutto della applicazione della relativa disciplina transitoria, al pari dello schema dei giudizi di idoneita' in questione; il riferimento temporale del triennio di attivita' didattica e scientifica e' antecedente l'anno accademico 1979-1980; b) del pari ininfluenti sono nell'attuale contesto nominativo - in virtu' della ricordata tassativita' - le rimanenti qualifiche allegate dal dott. Vitarelli, vuoi considerate singolarmente, vuoi unitariamente: titolarita' di assegno di formazione didattica e scientifica ex art. 6 del d.-l. n. 580/1973; svolgimento di attivita' assistenziale; idoneita' ad aiuto, e quanto altro qui sopra ricordato. Elementi che peraltro rendono rilevante la questione di legittimita' costituzionale, giacche' invocati in contrario dall'interessato; c) e' certamente passaggio logico essenziale e' pregiudiziale, ai fini della decisione nel presente giudizio, l'apprezzamento della estraneita' di tali qualifiche ai tipi tassativamente individuati dai citati artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, e dalle sentenze della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89 e 13 luglio 1989, n. 397. Invero, la teste' rilevata circostanza della detta estraneita' condurrebbe al semplice rigetto dell'appello, sotto il profilo della non sussistenza della lamentata violazione di legge e del lamentato eccesso di potere (essendo l'atto impugnato adeguatamente ed esattamente motivato in relazione al difetto dei requisiti). Ed anche tali elementi concorrono a rendere rilevante, insieme ai precedenti, la questione di legittimita' costituzionale, in quanto invocati in contrario dall'interessato. Deve a questo punto ritenersi come sia manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dei citati artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, nella parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettersi ai giudizi di idoneita' per professore universitario associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica di cui all'art. 6 del d.-l. n. 580/1973, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano per un triennio posto in essere attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' stesse, per disparita' di trattamento rispetto ai tecnici laureati, e alle categorie legittimate in base alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989. Occorre muovere, invero, dalla recente sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, per rilevare come l'analoga questione posta da questa sezione con la ordinanza n. 1242/1988 sia stata ritenuta fondata sulla sola puntuale considerazione che, giusta l'art. 5 del d.-l. n. 580/1973, convertito dalla legge n. 766/1973, i titolari di contratto sono equiparati gli assistenti qualora, a parita' delle altre condizioni, oltre i limiti di impegno attinenti alla loro qualita' scientifica previsti dallo stesso articolo, svolgano attivita' di assistenza e cura. Precisazione questa che, secondo la Corte costituzionale, rende palese che i contrattisti venivano a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni, oggetto della precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 89/1986 (cioe' indebita disparita' rispetto ai tecnici laureati). Vero e' che una tale previsione normativa non ricorre nell'art. 6 del d.-l. n. 580/1973 per i titolari di assegno di formazione didattica e scientifica. Tuttavia una tale differenza non appare essenziale, ai fini della presente questione. Invero, la detta previsione dell'art. 5, dodicesimo comma, del decreto legge n. 580/1973 e' solo costitutiva di una giuridica equiparazione, agli assistenti ospedalieri, dei contrattisti universitari svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti di impegno posti dal contratto. Ma la portata normativa di una tale disposizione si esaurisce nel contemplare un tale effetto costitutivo nascente dallo svolgimento, in eccedenza a quanto istituzionalmente dovuto di attivita' di assistenza e cura. La differenza rispetto agli assegnisti e' dunque nel non contemplare in loro favore la legge alcun effetto giuridico di equiparazione agli assistenti ospedalieri nascente dallo svolgimento in via di fatto di attivita' di assistenza e cura (attivita' che, nemmeno parzialmente, grava su di loro per effetto del loro status, a differenza di quanto posto per i contrattisti dall'art. 5, undicesimo comma). Nel disposto dell'art. 5, dodicesimo comma, puo' dunque certamente ravvisarsi il segno della frequenza dello svolgimento in via di mero fatto, da parte dei contrattisti, di attivita' di assistenza e cura. Ma la circostanza che la legge colleghi il detto beneficio a tale svolgimento di fatto non esclude che un analogo svolgimento di fatto (ed anche piu' pregnante, data la cennata insussistenza di un minimun obbligatorio) di attivita' di assistenza e cura sia riferibile agli assegnisti. Del resto, vale ricordare che una equiparazione del servizio di assistenza e cura prestato dagli assegnisti (come dai contrattisti e dai medici interni universitari) al servizio di assistente ospedaliero gia' era stata contemplata, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, dall'articolo unico, comma settimo, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, come convertito dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Invero e' esatta la considerazione svolta dall'interessato, secondo cui un argomento fondamentale per ravvisare l'incostituzionale disparita' di trattamento rispetto ai tecnici laureati e' la simultaneita', in capo allo stesso soggetto, dello svolgimento di attivita' didattica e scientifica da un lato, di assistenza e cura dall'altro. Categoria di paragone e' infatti quella, dalle norme impugnate legittimata alla ammissione ai giudizi di idoneita', dei tecnici laureati; e quale sia la ratio della sua inclusione nel tassativo elenco delle categorie legittimate e' detto espressamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986; l'identita' della figura con quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento per l'attivita' didattica da essi svolta (benche' non docenti) e per la nomina conseguita a seguito di concorso. Esattamente l'interessato rileva come per i contrattisti l'analogia sia stata costruita in senso inverso, muovendo cioe' dalla titolarita' di funzioni didattiche e scientifiche, e dall'aggiuntivo svolgimento di attivita' di assistenza e cura. E' infatti da rilevare che, quale che sia il prius delle due attivita', cio' che costituisce la simiglianza delle situazioni e' la simultaneita' di esse, che per i tecnici laureati e' stata dalla legge ritenuta sufficiente a giustificare la loro ammissione al giudizio di idoneita', per le altre categorie (medici interni di cui alla sentenza n. 89 del 1986, contrattisti e - oggi - assegnisti) no. Anche per quanto concerne gli assegnisti ex art. 6 del d.-l. n. 580/1973 una tale disparita' rispetto ai tecnici laureati e' irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza come recepito dall'art. 3 della Costituzione, versandosi in situazioni simili qualora gli assegnisti stessi abbiano svolto, a parita' di condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attivita' scientifica originariamente pubblicata e documentata) attivita' di assistenza e cura; anche per costoro infatti ricorre la medesima ratio che, muovendo dalla constatazione della situazione di fatto venutasi all'epoca a determinare nell'ambito universitario a seguito del d.-l. n. 580/1979, consentiva - attraverso il transitorio sistema dei giudizi di idoneita' - il passaggio alla figura, di nuova istituzione, del professore associato. Pari ingiustificata disparita' di trattamento si pone, nell'attuale quadro normativo, anche quale risultante in virtu' dell'abbattimento della preclusione legislativa alla loro legittimazione, che e' effetto sulle due impugnate norme delle due citate sentenze additive della Corte costituzionale, per i detti assegnisti rispetto ai medici interni e ai contrattisti da queste stesse sentenze contemplate; in particolare, per quanto concerne i contrattisti, l'ingiustificatezza della disparita' e' resa evidente dalla irrilevanza, sopra analizzata, degli effetti diversi dello svolgimento di attivita' di assistenza e cura. Che quella propria degli assegnisti fosse ex art. 6 del d.-l. n. 580/1973, attivita' didattica e scientifica non e' dato dubitare, seppure sia, per la medesima disposizione, solo "partecipativa", e non sostitutiva di quella di professori. E vale rilevare che, similmente a tecnici laureati e a contrattisti, gia' gli assegnisti erano stati legittimati a concorrere ai residui posti di assistente universitario ad esaurimento dall'art. 3 del d.-l. n. 580/1973: sicche' la disparita' di trattamento che qui si rileva trova ancor minor giustificazione. Il limite alla disparita' che, in tutti gli esposti termini, qui si assume come incostituzionale e' dato da quelle che la sentenza n. 89/1986 chiama "condizioni oggettive" previste per i tecnici laureati: determinazione del medesimo triennio in cui l'attivita' didattica e scientifica doveva essere svolta; e connessa documentazione, affidata al preside della facolta', con riferimento ad atti risalenti al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attivita' stessa; e, con esse, l'assunzione nella qualifica di assegnista mediante pubblico concorso. 5. - Gli indicati elementi conducono a ritenere rilevante e non manifestamente infondata rispetto all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneita' per professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del d.-l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in relazione alla disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, verso i tecnici laureati, verso i medici interni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, verso i contrattisti universitari di cui alla sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397.